Attività politico-divulgativa

 

●         dal 1984 al 1986, l'avv. Maurizio de Stefano ha fatto parte della commissione istituita dall’avv. Giuseppe Valensise, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che si è avvalsa della consulenza del prof. Claudio Zanghì e del Prof. avv. Giorgio Recchia, con lo scopo di formare gli avvocati patrocinanti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;

●         nel giugno 1986 ha ideato ed ha promosso la fondazione della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomohttp://www.dirittiuomo.it :  un organismo consultivo tra tutte  le associazioni culturali e sindacali di avvocati e magistrati, con lo scopo di  diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela giurisdizionale dei Diritti dell'Uomo;

●         dal giugno 1986 al  1992, e successivamente dal dicembre 1996 all’aprile 2001, ed ancora successivamente dal luglio 2005 in poi fino al 2010,  è stato nominato Segretario, legale rappresentante, della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomowww.dirittiuomo.it   a cui hanno  aderito in Italia le più rappresentative associazioni culturali e sindacali prevalentemente di avvocati;

●         dal 1986 ad oggi, ha promosso o partecipato quale relatore o interventore a numerosi congressi, convegni, conferenze e tavole rotonde nell’ambito giuridico-forense ed universitario, in materia dei Diritti dell'Uomo:  in Italia (Amatrice, Ancona, Ascoli Piceno, Assisi, Bari, Bassano del Grappa, Bologna, Bolzano, Benevento, Brescia,  Cagliari, Catania, Catanzaro, Copanello,  Firenze, Grado, Grottammare, Ischia, Maratea, Merano, Messina,  Milano, Napoli, Padova, Palermo, Piacenza, Perugia, Pescara, Rieti, Rimini, Riva del Garda, Roma, Salerno, Repubblica di San Marino, San Martino al Cimino, Siena, Siracusa, Sora,  Taranto, Terni, Trieste, Venezia, Vibo Valentia, Viterbo), in Francia (Parigi, Strasburgo), in Libia (Tripoli),  in Ucraina (Kiev);

●         dal 1986 ad oggi, ha predisposto e poi diffuso tra tutti gli avvocati italiani i “formulari” di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per denunciare le varie tipologie delle violazioni compiute dal Governo Italiano, ma con particolare riferimento alla durata non ragionevole dei processi in Italia, dopo la Legge n.89 del 2001 (Legge Pinto) ha predisposto e diffuso i “formulari” di ricorso davanti alle Corti d’appello ed alla Cassazione; http://www.dirittiuomo.it ;

●         dal  1990  aL 16 dicembre 2020 ha rivestito la carica di  Membro del Comitato Direttivo  e della Giunta Esecutiva, successivamente e fino ad oggi riveste la carica di Vice-Presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo . http://www.unionedirittiumani.it ;

●         dal  1990  ad oggi riveste la carica di  Membro del Comitato di Redazione della Rivista “I diritti dell'uomo, cronache e battaglie”, organo dell'Unione Forense per la  tutela dei Diritti dell'Uomo (in quest’ultima rivista, è anche curatore di una rubrica fissa dedicata al “Consiglio d’Europa”);

●         nel 1991, 1992, 1995, ha organizzato alcuni viaggi di studio a Strasburgo per gruppi di  avvocati italiani, per assistere alle udienze davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

●         dal 1993 al 2007 è stato membro della Commissione Esaminatrice  del “PREMIO alla memoria dell’Avv. Guido CERVATI per la migliore Tesi di Laurea sui Diritti dell’Uomo”, (unitamente al prof. Matteo Carbonelli, al prof. Avv. Giorgio Recchia, al prof. Avv. Augusto Sinagra, al prof. Claudio Zanghì);

●         dal 1999 è l’ideatore e curatore responsabile del sito http://www.dirittiuomo.it della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo;

●         dal 2004  in poi fino ad oggi è stato membro delle Commissioni di studio sui Diritti dell’Uomo, istituite dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

●         dal 2008 al 2015 è membro del gruppo di lavoro dell’Osservatorio della Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, realizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo (UFTDU) e finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui è Direttore l'Avv. Anton Giulio Lana ( http://osservatoriocedu.it/ ).

●         dal 2009 al 2015 è membro del Gruppo di studio sui diritti umani e fondamentali della  Scuola Superiore dell’Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

 

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LA CORTE COSTITUZIONALE

(avv. Maurizio de Stefano)

 Si dice che la nostra Costituzione  Repubblicana del 1947 sia la più bella del mondo.

È vero, anche perché essa affonda le sue radici nella Costituzione della Repubblica Romana, che venne proclamata sulla piazza del Campidoglio il 3 luglio 1849. Questo fu l’ultimo atto prima dell’entrata in  Roma dell’esercito francese alla guida del generale Oudinot, che pose fine alla stessa Repubblica. Era la prima volta in Italia che una Costituzione venisse scritta da parte di rappresentanti del popolo (per la prima volta) democraticamente eletti. Quella fu la prima Assemblea Costituente nella storia d’Italia.   L’importanza di quella Costituzione  è comprovata oggi  dalla sua scrittura monumentale sul Muro del Belvedere del Gianicolo a Roma, vicino alla statua di Garibaldi, che fu uno  dei Deputati che votarono  quella Costituzione,  insieme a Mazzini .

Come è noto, la nostra attuale Costituzione del 1947 si può dividere in due parti. La prima parte elenca i cosiddetti principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini, i rapporti etico sociali, i rapporti economici, i rapporti politici; la seconda parte della Costituzione  disciplina, invece,  il funzionamento degli organi dello Stato, del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della pubblica amministrazione, della magistratura, delle regioni, delle provincie dei comuni, e della Corte Costituzionale.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale che ha introdotto profonde riforme sul funzionamento degli organi dello Stato, in particolare sul superamento del bicameralismo paritario e che sarà sottoposto al referendum popolare nell’autunno di quest’anno, al fine di ottenerne l’approvazione o meno da parte del popolo italiano.

In vista del referendum di approvazione di questa riforma è opportuno ricordare che i sostenitori dell’approvazione hanno assicurato che la prima parte della Costituzione  non ha subito alcuna modifica, perché tutta la riforma riguarda la seconda parte della Costituzione.

Ma poiché la riforma riguarda oltre 40 articoli della Costituzione  non è facile per la generalità dei cittadini verificare la fondatezza o meno di tale dichiarazione; solo gli esperti possono giungere ad una siffatta conclusione e non tutti sono d’accordo tra di loro.

Infatti, vi sono docenti e espertidi diritto costituzionale schierati sia sul fronte del sì che sul fronte del no e questo confonde le idee per la generalità dei cittadini.

A mio sommesso avviso, anche se è vero che la riforma riguarda gli articoli (55, 57,  58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 94, 96, 97, 99, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 135) tutti classificati nella  la seconda parte della Costituzione, non è assolutamente vero che non vi sia alcun pericolo di attentato alla prima parte della Costituzione.

Il quesito o meglio il dubbio deve essere risolto prima del voto popolare, poiché il sì o il no riguardano il pacchetto inscindibile  della riforma, non potendosi formulare quesiti separati sulle più disparate materie toccate dalla riforma.

Purtroppo bisogna considerare che la riforma costituzionale deve leggersi congiuntamente alla riforma della legge elettorale recentemente approvata;  infatti, la  legge numero 52 del 2015 (il cosiddetto Italicum) ha assegnato un sostanzioso  premio di maggioranza alla lista che ottiene il maggior numero di voti; e poiché sono esclusi i collegamenti tra liste o apparentamenti nei successivi  turni di votazione (ballottaggio previsto nel caso di risultato inferiore al 40% dei voti per ciascuna lista) può accadere che una lista che raggiunga anche notevolmente meno del 40% dei voti possa comunque ottenere la maggioranza nella Camera dei Deputati.

Questa lista che ha beneficiato di una maggioranza che non corrisponde alla sua rappresentatività popolare,  non si limita all’approvazione delle leggi, ma influisce anche nel meccanismo della nomina del Presidente della Repubblica e  nella nomina dei giudici della Corte Costituzionale.         

Infatti, il Presidente della Repubblica a sua volta può nominare cinque giudici della Corte Costituzionale e la Camera dei Deputati può nominare tre giudici della Corte Costituzionale; in totale questi otto giudici formano la maggioranza all’interno dei 15 membri di cui è composta l’intera Corte.

Basti pensare che qualunque legge ordinaria può essere sottoposta al controllo della Corte Costituzionale che ha il potere di dichiararla conforme o meno     ai principi e ai diritti espressi  nella prima parte della Costituzione; se la Corte dichiara la incostituzionalità di una legge quest’ultima è abrogata con effetto retroattivo. La Corte può ammettere o meno i referendum abrogativi sulle leggi.

La Corte Costituzionale è chiamata a dirimere i conflitti tra il potere legislativo del Parlamento e quello delle Assemblee Regionali, leggi che a loro volta riguardano i diritti enunciati sempre nella prima parte della Costituzione .

La Corte Costituzionale, inoltre,  adotta quali parametri di interpretazione anche il diritto della Unione Europea e dei Trattati che sanciscono i diritti umani (la Convenzione Europea dei diritti umani e i suoi Protocolli).

Se la forza politica che conquista il Parlamento conquistasse anche la Corte Costituzionale, ne risulterebbe un corto circuito istituzionale.

Quanto sia importante lo scontro tra le forze politiche nella elezione dei giudici della Corte Costituzionale lo dimostrano le trentadue  votazioni (durante diciotto mesi) che furono necessarie nel dicembre 2015 per la elezione degli ultimi tre giudici della Corte (Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti).

Pertanto, a mio avviso il tallone d’Achille della riforma costituzionale dipende in gran parte dal sistema elettorale come riformato dalla nuova legge elettorale, ma allo stato delle cose al momento del voto referendario esso è ancora vigente, anche se a sua volta sarà sottoposto alla Corte Costituzionale.

Ma questo dimostra la coerenza delle mie critiche, perché anche se l’odierna  Corte Costituzionale dovesse dichiarare illegittimo  il sostanzioso premio di maggioranza regalato alla lista che ottiene il maggior numero di voti relativo, in futuro nulla impedirà al Parlamento di emanare nuove e simili leggi elettorali come insegnano la legge  18/11/1923 n. 2444 e la legge 31/03/1953 n. 148. Queste nuove e simili leggi elettorali potrebbero superare il vaglio di una nuova e diversa Corte Costituzionale figlia dell’odierna riforma costituzionale.

  Roma, 16 giugno 2016