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A cura dell’avv. Maurizio de Stefano, dell’avv. Mario Lana e del prof. avv. Augusto Sinagra |
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AVVOCATI PATROCINANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A STRASBURGO La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, comunemente chiamata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, consente ad ogni persona di ricorrere alla CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, per denunciare la negazione dei diritti umani, da parte delle leggi e dei giudici italiani. Se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accerta la violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo essa emette una sentenza di condanna a carico dello Stato italiano, ordinando a quest’ultimo il pagamento di una somma di denaro (a titolo satisfattivo e risarcitorio) in favore della persona riconosciuta come vittima. Si ricorda che non è possibile ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo se prima non si sia celebrato il processo davanti ai giudici italiani e che si devono illustrare alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo le modalità di svolgimento ed il contenuto della causa discussa davanti ai giudici italiani. Pertanto, la persona che intende ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dovrebbe richiedere l’assistenza del proprio avvocato di fiducia che ha curato lo stesso processo davanti ai giudici italiani, in quanto quest’ultimo avvocato è in possesso delle copie di tutti gli atti processuali ed è in grado di valutare se sussistano gli ulteriori presupposti per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Non è necessario richiedere l’assistenza o di un avvocato francese o domiciliato a Strasburgo, in quanto tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avvengono in via epistolare, tramite il servizio postale, dal proprio domicilio in Italia. TUTTI GLI AVVOCATI, iscritti agli albi forensi in Italia, sono abilitati al patrocinio ed alla difesa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo per la tutela dei diritti umani violati dallo Stato italiano. Moltissimi avvocati italiani usualmente difendono davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tra questi, nel presente sito www.humanrights.it viene pubblicato un ELENCO (elenco degli avvocati) di coloro che sono conosciuti dall’avv. Maurizio de Stefano, dall’avv. Mario Lana e dal prof. avv. Augusto Sinagra. |
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LA RESPONSABILITA’ DI GERMANIA, ITALIA, REGNO-UNITO, FRANCIA E SERBIA PER LA FORNITURA DI ARMI AD ISRAELE DOPO IL 7 OTTOBRE 2023, ALL’ESAME DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI. intervento dell'Avv. Maurizio de Stefano, del foro di Roma, vice-presidente dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, al Festival della Cultura Palestinese, tenutosi a Roma (Città dell'altra economia), l'11 ottobre 2026. https://www.linkedin.com/in/avv-maurizio-de-stefano-40bb1562/?isSelfProf... DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RICORSO PRESENTATO IL 10 SETTEMBRE 2026 ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI A STRASBURGO DA UN CITTADINO PALESTINESE RESIDENTE A GAZA CONTRO GERMANIA, FRANCIA, ITALIA, REGNO-UNITO E SERBIA Il Trattato sul commercio delle armi delle Nazioni Unite, adottato a New York il 2 aprile 2013 (ratificato tra gli altri dalla Germania, dall’Italia, dal Regno-Unito, dalla Francia e dalla Serbia nel 2014) all’articolo 6, paragrafo 3, dispone che uno Stato non dovrebbe autorizzare trasferimenti di armi quando sappia che potrebbero essere utilizzati per commettere genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, attacchi contro civili o altri crimini di guerra.
Ancor più rilevante è l’articolo 7 di questo Trattato, relativo alla valutazione preventiva dei rischi connessi alle esportazioni <<Exportation et évaluation des demandes d’exportation>>1. Questo articolo 7 elenca e classifica tutti i metodi e le indagini preventive volte a verificare che non esistano condizioni che impediscano l’esportazione, al fine di dissipare qualsiasi dubbio di violazione dell’articolo 6 dello stesso Trattato, richiedendo ai paesi esportatori di effettuare una valutazione dei rischi accurata e completa delle violazioni dei diritti umani prima di esportare armi. "Rischio chiaro"."Clear risk". Applicando questi principi al comportamento dello Stato di Israele nei confronti della Palestina, segnatamente a Gaza e anche in Cisgiordania (quale reazione al massacro del 1200 israeliani il giorno sette ottobre 2023 ad opera dei terroristi di Hamas), risulta innanzitutto che la politica israeliana nei confronti della Palestina sarebbe assimilabile a quella di una potenza militare occupante gran parte dei territori attribuiti allo Stato palestinese dalle Nazioni Unite e, infine, che Israele avrebbe violato obblighi internazionali e che gli Stati europei fornitori di armi avrebbero dovuto adottare misure di prevenzione, cautela e non assistenza. Vedi il seguente elenco dettagliato dei documenti e degli atti provenienti da organismi internazionali. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004 sul MURO nei territori palestinesi occupati che ha dichiarato illegale la costruzione del muro e incompatibili con il diritto internazionale le relative conseguenze giuridiche.
Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024, richiesto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione A/RES/77/247. Esso riguarda le conseguenze giuridiche della violazione persistente del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, dell’occupazione, della colonizzazione e dell’annessione prolungate del territorio palestinese occupato dal 1967. La Corte richiama espressamente l’obbligo degli Stati di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza israeliana ritenuta illecita e di non prestare aiuto o assistenza al suo mantenimento. Risoluzione A/RES/ES-10/24 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 settembre 2024 che conferma il parere consultivo del 19 luglio 2024 della Corte internazionale di giustizia e afferma che Israele dovrebbe rispondere delle violazioni del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, nonché riparare i danni causati. Ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024 nel caso Sudafrica c. Israele [Ruolo generale n° 192], relativo all’applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio nella Striscia di Gaza, che dispone le misure provvisorie che Israele dovrebbe adottare per prevenire gli atti rientranti nell’articolo II della Convenzione sul genocidio e per impedire che tali atti fossero commessi dalle proprie forze armate. Seconda Ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 28 marzo 2024 nel medesimo caso che reitera l’obbligo per Israele di garantire che le sue forze armate non commettessero atti lesivi dei diritti dei palestinesi di Gaza. Terza Ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 24 maggio 2024 nel caso Sudafrica c. Israele che reitera le precedenti misure provvisorie e ordina di fermare immediatamente l’offensiva militare e ogni altra azione nel governatorato di Rafah idonea a sottoporre la popolazione palestinese di Gaza a condizioni di vita capaci di determinarne la distruzione fisica totale o parziale. Ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 14 aprile 2025 nel procedimento relativo alla Convenzione sul genocidio che dispone il rinvio al 12 gennaio 2026; successivamente sono intervenuti altri Stati, per cui si prevede che la sentenza sarà attesa dopo il 2029. Risoluzione A/RES/79/232 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2024 che richiede un ulteriore parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia sugli obblighi di Israele riguardanti la presenza e le attività delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e degli Stati terzi nel territorio palestinese occupato e in relazione ad esso.
Nuovo Procedimento consultivo della Corte internazionale di giustizia riguardante gli obblighi di Israele nei confronti delle Nazioni Unite. Il Parere è stato emesso il 22 ottobre 2025 e conferma che le obbligazioni di Israele come potenza occupante sono sanciti dal diritto internazionale umanitario, dal diritto internazionale dei diritti umani e dalle convenzioni O.N.U. e che Israele deve cooperare con l’O.N.U. e i suoi organismi. Decisione della Camera preliminare della Corte penale internazionale del 21 novembre 2024, ICC-01/18-375 con cui si sono stati emessi mandati d’arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, in relazione a presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nella Striscia di Gaza dal periodo successivo all’8 ottobre 2023 fino, almeno, al 20 maggio 2024. Decisione della Camera d’appello della Corte penale internazionale del 24 aprile 2025, ICC-01/18-423 che ha confermato la validità dei predetti mandati d’arresto, che sarebbero tuttora in vigore. Rapporto della Relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese del 25 marzo 2024, A/HRC/55/73, “Anatomia di un genocidio” che contiene la raccomandazione agli Stati membri di introdurre urgentemente un embargo sulle armi destinate a Israele, in ragione del mancato rispetto delle misure provvisorie indicate dalla Corte internazionale di giustizia. Risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 aprile 2024, A/HRC/55/28, riguardante riguarda la situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e l’obbligo di garantire responsabilità e giustizia. Questa Risoluzione richiama l’invito agli Stati a cessare la vendita, il trasferimento e il dirottamento di armi, munizioni e altre attrezzature militari verso Israele, nonché a evitare esportazioni quando vi siano ragionevoli motivi per sospettare che tali beni possano essere utilizzati per violare i diritti umani. Posizione comune dell’Unione europea 2008/944/PESC dell’8 dicembre 2008, relativa alle regole comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, come modificata dalla Decisione (PESC) 2025/779 del Consiglio del 14 aprile 2025. Il documento europeo impone agli Stati membri di valutare caso per caso le richieste di licenza per i beni inclusi nell’elenco comune militare dell’Unione, ma contiene anche un secondo criterio, relativo al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario: la posizione comune prevede il diniego della licenza quando esista un rischio chiaro che i beni siano usati per la repressione interna o per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, nonché particolare cautela nei confronti di Paesi nei quali organismi competenti abbiano accertato gravi violazioni dei diritti umani.
Dichiarazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Michael O’Flaherty, del 12 agosto 2025 che ricorda agli Stati membri i loro obblighi in materia di commercio internazionale delle armi e la necessità di non autorizzare trasferimenti quando esista il rischio che possano essere usati per commettere violazioni dei diritti umani. La Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 26 febbraio 2007 nel caso Bosnia-Erzegovina c. Serbia e Montenegro, relativo all’applicazione della Convenzione sul genocidio, richiama la distinzione tra la complicità, che si realizza mediante un’azione, e l’obbligo di prevenzione, che può essere violato anche mediante omissione; quest’ultimo imporrebbe agli Stati di fare tutto il possibile per impedire la commissione degli atti vietati. Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, che richiama il principio di precauzione nel diritto internazionale umanitario e all’obbligo di adottare tutte le precauzioni praticamente possibili per evitare perdite di vite umane tra la popolazione civile. Risoluzione 1612 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 luglio 2005, con cui viene istituito un Meccanismo di Monitoraggio e Comunicazione sulle gravi violazioni commesse contro i minori nei conflitti armati. Il meccanismo riguarderebbe, tra l’altro, uccisioni e mutilazioni di bambini, reclutamento o impiego di bambini-soldato, violenze sessuali, rapimenti, attacchi contro scuole e ospedali e diniego dell’accesso umanitario. Rapporto delle Nazioni Unite A/80/723-S/2026/357, presentato il 16 giugno 2026 e relativo alle violazioni commesse nel 2025, documenta ben 8.000 violazioni in Palestina, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, e che le forze di sicurezza israeliane sarebbero state inserite per la prima volta nella cosiddetta “lista nera” degli stati che commettono tali violazioni. Rapporto della Relatrice speciale Francesca Albanese A/80/492 del 20 ottobre 2025, intitolato “Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967” che sostiene l’esistenza di una complicità degli Stati che forniscono armi a Israele. Rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, A/HRC/62/CRP.2, del 18 giugno 2026, relativo all’ impatto delle operazioni israeliane sui bambini palestinesi nei territori palestinesi occupati. Questo rapporto avrebbe stimato almeno 20.179 bambini uccisi e 44.143 feriti, precisando che i dati reali potrebbero essere più elevati. Rapporto del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 16 settembre 2025, A/HRC/60/CRP.3, che contiene un’analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza alla luce della Convenzione sul genocidio e afferma che la Commissione ha attribuito a Israele la responsabilità per il mancato impedimento del genocidio, per la commissione del genocidio e per il mancato perseguimento dello stesso. ********************************************************* In questo contesto storico-giuridico2 si colloca la posizione individuale di tutti i palestinesi che abbiano vissuto a Gaza dopo il 7 ottobre 2023 e che abbiano sofferto per tutte le violazioni dei diritti umani commesse dallo stato di Israele, i quali non avendo alcun altro strumento di tutela giuridica volessero ricorrere alla Corte europea dei diritti umani a Strasburgo nell’ambito del Consiglio d’Europa nei confronti degli Stati europei che abbiano fornito armi ad Israele, per denunciare la loro complicità nelle violazioni commesse da Israele. Finalmente è stato presentato in data 10 settembre 2026, un simile ricorso individuale contro Germania, Italia, Regno Unito, Francia e Serbia3, da parte di un palestinese che ha dichiarato di avere subito dopo il 7 ottobre 2023 la distruzione della propria abitazione, la morte di dodici familiari e condizioni di vita estreme nella Striscia di Gaza (paura costante, difficoltà di accesso ai beni essenziali, conseguenze psicologiche della guerra sullo stesso ricorrente e sui suoi figli). Il ricorso offre alla Corte europea dei diritti umani a Strasburgo la ricostruzione di un quadro internazionale fondato su pareri della Corte internazionale di giustizia, decisioni della Corte penale internazionale, risoluzioni delle Nazioni Unite, rapporti di organismi internazionali, norme sul commercio delle armi e atti dell’Unione europea (come sopra menzionati). Tali fonti sono utilizzate dal ricorrente per sostenere che esistessero obblighi di prevenzione, precauzione, controllo delle esportazioni militari e non assistenza rispetto a condotte ritenute lesive dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario poste in essere dallo stato di Israele. Infine, il ricorrente collega tale quadro alle forniture militari provenienti, secondo le sue allegazioni, da Germania, Italia, Regno Unito, Francia e Serbia, sostenendo che tali Stati avrebbero avuto conoscenza della situazione a Gaza e che la loro cooperazione militare e commerciale avrebbe contribuito, direttamente o indirettamente, alla prosecuzione delle violazioni denunciate. Si tratta di una tesi argomentativa del ricorso, la cui fondatezza sarà delibata per la prima volta dalla Corte europea dei diritti umani. . Oggetto e natura delle allegazioni Il ricorrente affronta con riguardo alle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il rispetto dei requisiti di ricevibilità e le iniziative giudiziarie o istituzionali già intraprese in Italia, in Francia, nel Regno Unito e a livello dell’Unione europea. Il ricorrente invoca l’articolo 2 della Convenzione, sul diritto alla vita; l’articolo 3, sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti; l’articolo 8, sul rispetto della vita privata e familiare; l’articolo 1 del Protocollo n. 1, sulla protezione della proprietà; e l’articolo 2 del Protocollo n. 4, sulla libertà di circolazione. La tesi centrale è che la Germania, l’Italia, il Regno-Unito, la Francia e la Serbia avrebbero continuato la cooperazione militare e commerciale con Israele anche dopo il 7 ottobre 2023, malgrado i pronunciamenti degli organi internazionali indipendenti. Il ricorrente sostiene che tali Stati avrebbero avuto conoscenza della situazione a Gaza e che la fornitura, il trasferimento o il transito di materiale militare avrebbero contribuito, direttamente o indirettamente, alle violazioni commesse contro la popolazione civile palestinese. In via principale, il ricorrente prospetta una possibile complicità mediante aiuto e incoraggiamento; in via subordinata, sostiene che gli Stati avrebbero comunque violato obblighi di prudenza, prevenzione e precauzione. Secondo la sua impostazione, l’assistenza potrebbe consistere anche in un’omissione, quando l’autorità competente non adotti misure che avrebbe l’obbligo giuridico di adottare e la commissione dei crimini sarebbe stata significativamente meno probabile se tale obbligo fosse stato rispettato. Il ricorrente collega questa tesi all’articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti internazionalmente illeciti (RSIWA (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts), relativo all’aiuto o assistenza nella commissione di un fatto internazionalmente illecito, e all’articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi (Nations Unies New York, 2/4/2013), che disciplina la valutazione dei rischi prima dell’autorizzazione all’esportazione. Il ricorso richiama inoltre il principio di prevenzione e precauzione, sostenendo che l’esportazione di armi avrebbe potuto esporre la popolazione civile di Gaza a rischi per la vita e la salute, a danni gravi e irreversibili e a violazioni dei diritti fondamentali. Applicazione extraterritoriale della Convenzione Il ricorrente affronta anche il problema della territorialità della Convenzione, poiché gli atti militari israeliani contestati si sarebbero verificati fuori dal territorio degli Stati convenuti e Israele non è parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Egli sostiene tuttavia che la giurisdizione di uno Stato contraente potrebbe eccezionalmente estendersi agli atti o alle omissioni dei suoi organi quando tali condotte producano effetti al di fuori del territorio nazionale. Esaurimento dei rimedi interni e ricevibilità Il ricorrente dichiara di non disporre di uno strumento giuridico idoneo a imporre a Germania, Italia, Regno Unito, Francia e Serbia un embargo sulle vendite di armi a Israele. Per questo motivo sostiene di avere soddisfatto il requisito dell’esaurimento dei rimedi interni, pur riconoscendo che la sua posizione deve essere valutata secondo l’articolo 35 § 1 della Convenzione. Con riferimento all’Italia, il ricorso menziona una denuncia presentata il 22 aprile 2024 da avvocati, giuristi e cittadini palestinesi presso la Procura del Tribunale di Roma, avente a oggetto la presunta violazione del Trattato sul commercio delle armi. Il ricorrente afferma che non sarebbe stata adottata alcuna misura giudiziaria e richiama soprattutto un’ordinanza della Corte di cassazione civile, Sezioni Unite, (08/07/2025) 29/12/2025, n. 34688) che avrebbe escluso la giurisdizione in materia, qualificando la richiesta di blocco delle vendite di armi come attinente ad atti politici riservati alla valutazione del potere politico. Con riferimento al Regno-Unito, l'Alta Corte di Londra ha stabilito che le esportazioni di componenti dell'F-35 dal Regno-Unito verso Israele sono legali (30/06/2025). Questa sentenza è stata confermata in appello il 12/11/2025, caso n. CA-2025-001763. 8. Il ricorso dichiara, quindi, che non vi sarebbero ulteriori rimedi effettivi disponibili e che il ricorrente avrebbe risposto negativamente alla domanda relativa all’esistenza di rimedi non ancora esercitati. Sono imprevedibili i tempi con cui la Corte europea dei diritti umani vorrà comunicare il ricorso ai paesi convenuti, ma occorre vigilare su tale preliminare adempimento della stessa Corte, perché questo consentirà l’intervento di terzo di associazioni internazionali interessate. Si ricorda che l'intervento di un terzo (come le associazioni internazionali o le ONG) davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è disciplinato dall'Articolo 36 § 2 della Convenzione e dall'Articolo 44 § 1/b) del Regolamento della Corte, il cui termine è fissato entro 12 settimane dal momento in cui il ricorso viene comunicato al Governo del Paese resistente (le 12 settimane partono dalla pubblicazione sulla banca dati HUDOC (www.echr.coe.int) dell'informazione che il ricorso è stato comunicato allo Stato convenuto).
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